La Procedura
Durata e attivazione della
procedura.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore
a quattro mesi, salva diversa volontà delle
parti.
La procedura di mediazione si attiva attraverso il
deposito di una domanda di mediazione contenente parti,
oggetto e ragioni della pretesa, presso la Segreteria
dell’Organismo. Le spese di avvio del procedimento,
a valere sull’indennità complessiva,
sono dovute da ciascuna parte : dall’istante
- al momento del deposito della domanda di mediazione,
e dalla parte chiamata alla mediazione - al momento
della sua adesione al procedimento.
In caso di più domande relative alla stessa
controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo
presso il quale è stata presentata la prima
domanda. Per determinare il tempo della domanda si
ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
Le parti possono depositare o inviare contemporaneamente
domande di mediazione singole o congiunte anche nei
confronti di più soggetti.
L’istanza può anche
essere redatta su carta libera, purché contenente
i seguenti elementi
-
nome dell’Organismo;
-
dati identificativi di tutte
le parti coinvolte e recapiti a cui inviare le
comunicazioni, compresi quelli telefonici, di
telefax e quelli eventuali di posta elettronica
certificata;
-
oggetto della domanda con
indicazione della materia e della la sommaria
descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
-
dati identificativi di colui
che eventualmente parteciperà e/o rappresenterà
la parte nel procedimento, con attestazione scritta
del relativo potere;
-
indicazione del valore della
controversia sulla base dei criteri indicati nel
Codice di Procedura Civile;
-
dichiarazione di accettazione
del Regolamento
All'atto della presentazione della
domanda di mediazione, il Responsabile designa entro
3 giorni dal deposito della domanda presso la segreteria
dell’organismo, un mediatore, secondo un criterio
di rotazione contemperato da un criterio di specializzazione,
secondo la specifica competenza in materia, disponibilità
e esperienza in mediazione. Le parti possono individuare
congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti
negli Elenchi.
Con l’ affidamento dell’incarico, il mediatore
fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici
giorni dal deposito della domanda. Il mediatore è
tenuto a comunicare alle parti la data del primo incontro
con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Se l’altra parte comunica un rifiuto, o comunque
non perviene alcuna comunicazione entro il termine
della data indicata per la mediazione, la Segreteria
chiude il procedimento, dandone comunicazione alle
parti.
Se l’altra parte accetta di partecipare e invia
la propria adesione il mediatore provvede ad esperire
la mediazione, ovvero se l’altra parte richiede
lo spostamento della data della mediazione, il mediatore
provvede a indicare una nuova data.
Le parti possono, in ogni caso, depositare presso
la Segreteria una domanda congiunta e contestuale
per l’attivazione della procedura conciliativa.
Gli atti introduttivi della procedura conciliativa
(domanda e accettazione) possono essere depositati
utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione
dall’Organismo, oppure in carta libera, purché
contengano tutte le informazioni richieste nei predetti
moduli.
Le comunicazioni alle parti vengono fatte all’ultimo
loro domicilio portato da queste a conoscenza dell’Organismo.
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento
possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto
più idoneo, che sia comunque in grado di garantire
la prova dell’avvenuta ricezione da parte del
destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni
decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.
L’incontro di mediazione.
Le procedure di mediazione si svolgono, salvo diverse
esigenze organizzative prospettate dalle parti e valutate
dal mediatore, presso la sede dell’organismo
e/o quella indicata dal Responsabile.
Il primo incontro di mediazione si svolge entro 15
giorni dal deposito della domanda, salvo il diverso
accordo tra le parti o le esigenze indicate al precedente
articolo.
Il mediatore conduce personalmente l’incontro
senza formalità di procedura, sentendo le parti
congiuntamente e/o separatamente. Ove sia necessario
ed utile, il mediatore, d’intesa con le parti,
può fissare eventuali altri incontri successivi,
a breve intervallo di tempo. Le parti possono farsi
assistere da un avvocato o da un altro professionista
di fiducia. In ogni caso, è necessario portare
a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo,
i nominativi di chi sarà presente all’incontro,
in caso siano diversi da quelli indicati nell’apposita
sezione del modulo di domanda allegato al presente
regolamento.
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità
complessiva, è dovuto da ciascuna parte un
importo di euro 40,00 che è versato dall’istante
al momento del deposito della domanda di mediazione
e dalla parte chiamata alla mediazione al momento
della sua adesione al procedimento.
Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna
parte l'importo indicato nella tabella A allegata
al presente regolamento.
Esito dell’incontro
di mediazione.
Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore
forma processo verbale al quale è allegato
il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non
è raggiunto, il mediatore può formulare
una proposta di mediazione. In ogni caso, il mediatore
formula una proposta di mediazione se le parti gliene
fanno concorde richiesta in qualunque momento del
procedimento. Prima della formulazione della proposta,
il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze
di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 4 marzo
2010, n.28. In caso di formulazione della proposta
ai sensi dell’articolo 11 del Decreto legislativo
4 marzo 2010, n.28, la stessa può provenire
da un mediatore diverso da quello che ha condotto
sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole
informazioni che le parti intendono offrire al mediatore
proponente. La proposta medesima può essere
formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione
di una o più parti al procedimento di mediazione.
La proposta di mediazione è comunicata alle
parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore,
per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione
o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta
nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo
diverso accordo delle parti, la proposta non può
contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese
o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero
se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore,
si forma processo verbale che deve essere sottoscritto
dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia
della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità
di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono
uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere
alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del
processo verbale deve essere autenticata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto,
anche a seguito della proposta, può prevedere
il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione
o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per
il ritardo nel loro adempimento.
Se la mediazione non riesce, il mediatore forma processo
verbale con l'indicazione della proposta; il verbale
è sottoscritto dalle parti e dal mediatore,
il quale certifica l'autografia della sottoscrizione
delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il mediatore dà atto
della mancata partecipazione di una delle parti al
procedimento di mediazione. Il processo verbale, unitamente
a tutta la documentazione, è depositato presso
la Segreteria. Alle parti che gliene fanno richiesta
il responsabile dell’organismo rilascia il verbale
di accordo di cui all’art. 11 comma 3) del D.Lgs.28/10,
anche ai fini dell’istanza di omologazione del
verbale stesso, che sarà a cura e della parte
interessata.
Al termine del procedimento ad ognuna
delle parti viene consegnata la scheda di valutazione
del servizio che, compilata e sottoscritta , verrà
trasmessa per via telematica al responsabile, con
modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto
ricevimento. |