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CONMED Conciliazioni
REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE

Premessa
In attuazione del Decreto legislativo del 04/03/2010 n. 28, del D.M. 180 del 18/10/2010 e del D.M. correttivo 145 del 6/07/2011, l’organismo di mediazione Conmed Conciliazioni di seguito per brevità organismo  ha predisposto il seguente regolamento:

Art. 1 - Principi generali
Il regolamento si ispira ai principi di efficienza ,terzietà, riservatezza, imparzialità, neutralità, informalità, professionalità, rapidità. Il regolamento potrà essere modificato fatta eccezione per le norme inderogabili D.Lgs. 28/2010.
Il regolamento si applica alle procedure di mediazione a fini conciliativi che hanno inizio per volontà bonaria delle parti, in forza di legge, su disposizione del Giudice, per clausola contrattuale o per propria iniziativa, sia che le stesse controversie intercorrano tra privati, sia che intercorrano fra privati ed imprese, associazioni o enti, sia privati che pubblici, anche a mezzo l’utilizzo dei  risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

Art. 2 - Sede
La procedura di conciliazione si svolge presso i locali dell’organismo. Il Responsabile dell’Organismo, stabilisce la data, l’ora e il luogo del primo incontro presso la sede legale del’organismo o in una delle sedi degli Studi Professionali Affiliati e/o sedi secondarie.
Ove ritenuto necessario, con il consenso delle parti e del Mediatore designato, il responsabile dell’Organismo può prevedere una sede diversa da quella sopra indicata, tenuto conto della residenza delle parti o delle particolari circostanze che richiedono tale scelta. In tale caso tutti gli oneri saranno a carico alle parti.

Art. 3 - Dovere di riservatezza e dichiarazione del mediatore
Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l’ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge.
Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità, riservatezza e neutralità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 28 del 4/03/2010.
Il mediatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, prestano la propria opera o il proprio servizio nell’organismo, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell’incontro di conciliazione. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione.
Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore, il personale dell’Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. Si richiama al riguardo, anche in via analogica per altre materie, gli artt. 9 e 10 del D.lgs. 28/2010.
Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
Tutti i dati delle parti  sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 4 - Durata e attivazione della procedura
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, salva diversa volontà delle parti.
La parte di una controversia che intende avviare il procedimento di Mediazione può attivarlo procedendo alla compilazione dell’apposito modulo predisposto dall’organismo, oppure inviando una richiesta scritta, purché conforme al presente Regolamento. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. Le parti possono depositare o inviare contemporaneamente domande di mediazione singole o congiunte anche nei confronti di più soggetti.
Le parti possono velocizzare l’avvio della procedura presentando una “istanza congiunta di mediazione”. Anche per l’istanza congiunta sono dovute le spese di avvio del procedimento. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo. Il procedimento di Mediazione e le eventuali comunicazioni tra le parti possono avvenire anche in forma telematica.

L’istanza può anche essere redatta su carta libera, purché contenente i seguenti elementi
  1. nome dell’Organismo;
  2. dati identificativi di tutte le parti coinvolte e recapiti a cui inviare le comunicazioni, compresi quelli telefonici, di telefax e quelli eventuali di posta elettronica certificata;
  3. oggetto della domanda con indicazione della materia e della la sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
  4. dati identificativi di colui che eventualmente parteciperà e/o rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
  5. indicazione del valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel Codice di Procedura Civile;
  6. dichiarazione di accettazione del Regolamento

L’istanza dovrà essere corredata da una breve memoria con la descrizione della lite, il valore indicativo della controversia, l’indicazione delle parti coinvolte con i relativi recapiti comprensivi di numeri telefonici, cellulari, fax, pec e/o e mail e, qualora presenti, i nomi dei consulenti che le rappresentano con i relativi recapiti. Le parti possono, in ogni caso, depositare presso la Segreteria una domanda congiunta e contestuale per l’attivazione della procedura conciliativa. Gli atti introduttivi della procedura conciliativa (domanda e accettazione) possono essere depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall’Organismo, oppure in carta libera, purché contengano tutte le informazioni richieste nei predetti moduli.
Le comunicazioni alle parti vengono fatte all’ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza dell’Organismo.
Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, Il Responsabile dell’organismo sospende la procedura ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento.
All'atto della presentazione della domanda di mediazione il Responsabile designa , entro 3 giorni dal deposito della domanda presso la segreteria dell’organismo, un mediatore, secondo un criterio di rotazione contemperato da un criterio di specializzazione, secondo la specifica competenza in materia, disponibilità e esperienza in mediazione. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli Elenchi.
Al ricevimento della richiesta, qualora l’istante non abbia già provveduto  automaticamente ad informare la controparte dandone debita comunicazione all’Organismo, il responsabile dell’Organismo (avvalendosi anche dei propri addetti alla Segreteria o dello stesso Mediatore designato) si attiverà richiedendo all’ altra parte la disponibilità ad aderire al procedimento di Mediazione. Il Responsabile dell’organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative. In ogni momento della procedura il mediatore, ove non riscontri la certezza della ricezione  della parte convocata, ha facoltà di porre l’adempimento della notifica a carico della parte istante con ogni mezzo che darà prova certa di avvenuta ricezione.

Art. 5 - L’incontro di mediazione.
Il mediatore conduce personalmente l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo. Le parti possono farsi assistere da un avvocato o da un altro professionista di fiducia. In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all’incontro, in caso siano diversi da quelli indicati nell’apposita sezione del modulo di domanda allegato al presente regolamento.

Art. 6 - Esito dell’incontro di mediazione.
Il Procedimento si chiude al verificarsi di uno dei seguenti casi:

  1. sia stato raggiunto un accordo formalizzato per iscritto;
  2. una parte non partecipa all’incontro;
  3. una parte abbandona il procedimento;
  4. le parti non raggiungono l’accordo.

Se si è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare, se ritiene opportuno, una proposta di mediazione. La formulazione della proposta può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora il procedimento di Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente. In tal caso il Responsabile dell’Organismo provvede alla relativa designazione.  Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28. La proposta di mediazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.  Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed è a cura delle parti. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Quando la Mediazione si conclude positivamente, viene redatto separato processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Qualsiasi accordo raggiunto al termine del procedimento diviene legalmente valido solo se redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse da persona munita dei poteri necessari per risolvere la controversia. Copia del processo verbale viene rilasciato dall’Organismo alle parti che ne fanno richiesta solo se sono state interamente versate le indennità dovute. Nell’ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, il relativo verbale viene depositato presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione. Copia del processo verbale viene rilasciato dall’Organismo alle parti che ne fanno richiesta solo se sono state interamente versate le indennità dovute.  Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 4/03/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 4/03/2010. Al termine del Procedimento di Mediazione verrà consegnata a ciascuna delle parti che hanno partecipato all’incontro una scheda di valutazione, nella quale verranno richieste informazioni circa il servizio fornito. Tale scheda, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti , verrà inviata dal mediatore all’Organismo. L’Organismo ricevuta la scheda provvederà a trasmetterla telematicamente al Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia.

Art. 7 - Il Mediatore
Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi. La nomina del singolo mediatore è fatta dal Responsabile dell’Organismo. Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, “nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta”.
A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a creare una classificazione di massima per le singole materie in cui inserire i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc. o anche in più materie contemporaneamente) nonché, all’interno di ciascuna di esse,  del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).
Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo. In controversie di particolare complessità che richiedono specifiche consulenze tecniche, il Responsabile può concordare con il mediatore l’individuazione di uno o più  mediatori ausiliari, senza aggravio di spese per le parti. Il Mediatore ausiliario concorre nell’indennità di mediazione con il Mediatore nominato per modo che l’indennità di mediazione corrisposta dalle parti sia unica, senza ulteriori aggravi di oneri.

Il mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento del codice etico del  mediatore CONMED CONCILIAZIONI in allegato, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all’oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità di cui all’art. 14 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 28/10 e deve dichiarare per iscritto all’Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti possono richiedere al Responsabile, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.

L'Organismo, previo consenso delle parti e del Mediatore, può far assistere alla mediazione uno o più uditori. Solo in casi particolari, il mediatore può provvedere all’individuazione, per tramite della Segreteria, di un tecnico iscritto negli albi dei consulenti del Tribunale, a condizione che entrambe le parti lo abbiano espressamente richiesto e si impegnino ad effettuarne la nomina congiuntamente, sostenendone il loro compenso che verrà  determinato  in misura pari al 50% della tariffa di mediazione allegata o diversamente concordato con le parti.

Sono cause di incompatibilità con l’attività di mediatore per ogni singolo affare:

  • Essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito;
  • Essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.
  • Essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.

Il mediatore che presenta domanda di iscrizione negli elenchi dell’organismo, accetta di svolgere la procedura di mediazione per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.
Accettato il mandato, il mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi o sopravvenuta impossibilità a svolgere la sua funzione. In questo caso, la sostituzione del mediatore deve avvenire a cura del Responsabile nel tempo più breve possibile.
Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto mediatore ad essere sospeso dalla mediazione per anni uno.
Il Mediatore deve mantenere gli standard qualitativi richiesti dall’Organismo frequentando corsi di formazione nonché corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo stesso o da enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. L’Organismo si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del Regolamento.

Art. 8 Adempimenti e responsabilità delle parti
È responsabilità e competenza esclusiva delle parti:

  • l’assoggettabilità della controversia al procedimento di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza;
  • le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenuta nell’istanza di mediazione;
  • l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per la quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
  • l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni e le attività da svolgersi;
  • l’esatta individuazione di ulteriori recapiti in caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuto deposito e ricezione della domanda di mediazione e/o mancata ricezione di ogni altra comunicazione relativa al procedimento di mediazione;
  • la forma ed il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante o consulente;
  • la dichiarazione contenuta nell’istanza di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura tà della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta.

Art. 9 - Obbligo dei mediatori e tirocinio assistito
Come specificato all’art. 4 comma 3 del D.M. 180/2010 così come modificato dal D.M. 145/11, i mediatori devono possedere una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
Così come previsto dall’art. 8 del D.M. 180/10 modificato dal D.M. 145/11, il tirocinio assistito è gratuito ed è consentito ad ogni mediatore purché abilitato.
In sintesi e in applicazione del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011, per conservare il titolo di mediatore civile, dopo averlo conseguito, frequentando e superando il corso base di 50 ore, è necessario:
A) frequentare e superare un corso di aggiornamento, almeno biennale, di 18 ore;
B) partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
OBBLIGO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO BIENNALE DI 18 h.
Tenuto conto che l’obbligo di frequentare e superare un corso di aggiornamento, almeno biennale, di 18 ore è stato introdotto con il D.M. 180/2010, entrato in vigore il 5 novembre 2010, tutti coloro che hanno conseguito il titolo di “mediatore civile” prima di tale data, debbono frequentare il predetto corso entro il 4 novembre 2012.
Tutti coloro che hanno conseguito, o conseguiranno il titolo, successivamente dovranno frequentare il corso di aggiornamento nel biennio, calcolato a partire dalla data dell’attestato di frequenza del corso base.
L’Organismo, per altro, non è tenuto a sollecitare i mediatori all’adempimento formativo. Non si assume alcuna responsabilità per una eventuale decadenza dal titolo di mediatore. I mediatori sono obbligati nei confronti dell’organismo, altresì, alla comunicazione di ogni avvenuta vicenda modificativa dei propri  requisiti indicati per essere iscritti nell’elenco dei mediatori in tempi congrui. Eventuali inadempienze prevedono la cancellazione in automatico  dall’elenco mediatori  dell’organismo.
Tenuto conto che l’obbligo di partecipare a 20 casi di tirocinio è stato introdotto con il D.M. 145/2011, entrato in vigore il 26 agosto 2011, tutti coloro che hanno conseguito il titolo di “mediatore civile” prima di tale data, debbono svolgere il tirocinio stesso entro il 25 agosto 2013.
Tutti coloro che hanno conseguito, o conseguiranno, il titolo successivamente hanno l’obbligo di partecipare ai 20 casi di tirocinio assistito nel biennio di aggiornamento, calcolato a partire dalla data dell’attestato di frequenza del corso base.
Per i soli mediatori iscritti presso l’Organismo, lo stesso provvede ad inviare al Ministero della Giustizia i nominativi di coloro che hanno partecipato al tirocinio assistito, se i casi ai quali ha partecipato si riferiscono a mediazioni svolte presso l’Organismo, oppure rimettendo allo stesso Ministero l’autocertificazione prodotta dal mediatore, relativamente al tirocinio svolto presso altri organismi.
L’Organismo non è tenuto a sollecitare la partecipazione ai tirocini assistiti e pertanto ogni
mediatore è tenuto a informarsi quali siano le condizioni e le possibilità di partecipazione al tirocinio assistito. Non si assume alcuna responsabilità per una eventuale decadenza dal titolo di mediatore.
L’Organismo regolamenta il tirocinio assistito e si rende disponibile ad agevolare i mediatori iscritti al fine di permettere la loro partecipazione ai casi di mediazione. Tuttavia, non si assume alcuna responsabilità se, per qualsiasi ragione, non potesse soddisfare le richieste di tutti i mediatori.
Per entrambe le fattispecie formative e di aggiornamento, l’Organismo quando si rende conto, in base ai dati in proprio possesso, che è trascorso il biennio senza che il mediatore abbia completato il proprio percorso, senza bisogno di ulteriori avvisi, provvede alla sua
cancellazione e a comunicarlo al Ministero della Giustizia.
La partecipazione dei tirocinanti alla procedura di mediazione è soggetta ad accettazione delle parti che firmeranno con il  mediatore , eventuali mediatori ausiliari e i tirocinanti una dichiarazione di riservatezza e d’ imparzialità.

Art. 10 - Il registro degli affari di mediazione
Il responsabile dell’organismo istituisce un registro degli affari di mediazione conforme ai sensi del art. 12 D.M. 180/10.
Le istanze vengono registrate in ragione d’anno e registrate cronologicamente in apposito elenco. Il registro può essere anche informatico.
in tutti gli atti di corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite verrà fatta menzione al numero d’ordine d’iscrizione del registro.
Il Responsabile dell’organismo si obbliga a conservare una copia degli atti  e dei procedimenti trattati  per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
Tutti gli atti sono custoditi in appositi fascicoli registrati e numerati nell’ambito del registro di Mediazione.
Al registro corrisponderanno fascicoli contenenti tutta la documentazione riportata sopra.
La documentazione di cui sopra potrà essere tenuta anche in formato elettronico.
L'organismo si obbliga a comunicare al responsabile della tenuta del registro e dell’elenco presso il Ministero tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

Art. 11 - Trasparenza ed efficienza contabile e amministrativa
La contabilità dell’organismo sarà nelle forme previste per le società di capitali e precisamente saranno istituiti :

  • il  libro giornale;
  • la  prima nota analitica con dettaglio delle movimentazioni finanziarie
  • il libro delle fatture di acquisto e dei costi
  • il  libro delle fatture emesse

Tutti i documenti amministrativi e contabili saranno collazionati e conservati nel pieno rispetto dei criteri di trasparenza ed organizzati seguendo le normative previste in materia dai principi contabili e fiscali vigenti.

Art. 12 - Indennità spettante all’organismo di mediazione
L’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell’Organismo e sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito dell’atto di accettazione e risposta. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui l’altra parte non accetti di partecipare al tentativo di mediazione.
Le spese di mediazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento (Allegato A), comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del mediatore (nella misura rispettivamente del 70 % e 30%, salvo diversi accordi specifici tra organismo e mediatore, e/o rimborso delle spese documentate sostenute)  e sono dovute da ciascuna delle parti, in solido tra loro ed indipendentemente dall’esito dell’incontro di mediazione e dal numero di incontri svolti. Tali spese devono essere versate prima dell’incontro di mediazione. Le parti possono accordarsi affinché le spese di mediazione siano anticipate da una sola parte. Il Responsabile dispone, prima dell'inizio dell’incontro di mediazione, la sospensione della procedura in caso di mancata corresponsione delle spese di mediazione. Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, l’Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione; fermo restando che il regolamento prevede che le indennità debbano essere corrisposte comunque  per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo.

Art. 13 - Riservatezza
L’Organismo richiede che qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel
corso della procedura abbia carattere riservato e non possa essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l’ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge. Il personale dell’organismo, il mediatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
intervengono all’incontro, si dovranno impegnare a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell’incontro di mediazione. Essi si impegneranno, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni apprese durante il procedimento di mediazione.
Le parti, infine, si impegneranno ad astenersi dal chiamare il mediatore, il personale dell’Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.
Si richiama al riguardo, anche in via analogica per altre materie, l’art. 9 del D.Lgs 28/2010.

Art. 14 - Accordi con altri Organismi di Mediazione
L’organismo si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi di Mediazione con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione. In particolare è già stato stipulato un accordo con l’Organismo ISTITUTO SUPERIORE ORDINI PROFESSIONALI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI già autorizzato dal Ministero di Giustizia con P.D.G. 550 per l’eventuale utilizzo dei mediatori e delle sedi di Mediazione, ove le circostanze lo richiedano, al fine della massima efficacia di specifiche mediazioni.

Art. 15 - Casi specifici di mediazione previsti dalla legge
Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di mediazione, il presente Statuto e l’allegato Regolamento si applicano, in quanto compatibili con la normativa di riferimento, ivi compresa quella di cui al D.lgs. 04 marzo 2010 n.28.

Art. 16 - Altre attività
L’organismo provvederà ad emanare specifici regolamenti al fine di regolamentare eventuali attività e procedure non previste nel Regolamento.

Art. 16 - Modifiche al regolamento dell’Organismo
l regolamento di procedura o i suoi allegati possono essere modificati dal consiglio direttivo. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Napoli 22 Febbraio 2012

Definizioni
per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende l’organismo Conmed Conciliazioni
per “Responsabile dell’Organismo” o semplicemente “ Responsabile” si intende la persona fisica, cui sono attribuiti, con atto interno dell’Organismo, le funzioni ai sensi del  DLgs. 4 marzo 2010 n.28 e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180,  nonché ogni altra funzione stabilita dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile. Al momento della costituzione, il Responsabile dell’organismo è il Presidente.
per “Regolamento”si intende il regolamento di procedura redatto ai sensi dell’ art. 7 del D.M. 180 del 18 ottobre 201 e del D.M. 145 del 6 luglio 2011;
per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo; 
per “Elenco di Mediatori” o semplicemente “Elenco” si intende l’elenco contenente i nominativi delle persone fisiche autorizzate dal Ministero all’esercizio della funzione di Mediatore presso l’Organismo .
per “Mediatore” si intende la persona fisica iscritta nell’Elenco dell’Organismo; 
per “Mediatore Ausiliario” si intende la persona fisica iscritta nell’Elenco dell’Organismo con particolari competenze tecniche in un determinato settore o materia;
 per “Spese di avvio” si intende l’importo indicato nell’allegato  A del Regolamento che le parti  versano al momento del deposito della domanda di mediazione per attivare la relativa procedura;
per “Spese di mediazione” l’importo indicato nell’allegato del  A del Regolamento che le parti versano  prima dell’inizio del primo incontro, ricomprendenti altresì l’onorario del Mediatore;
- per “Indennità” si intende la somma omnicomprensiva delle Spese di avvio e delle Spese di mediazione.
- per “Uditore” persona fisica con i requisiti di cui all’art 3, co. 3 lett. a) e/o b) del D.M. 180/10.

 

Regolamento

Codice Etico

Elenco mediatori

Tabella

 

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