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CONMED Conciliazioni
Tabella delle indennità
(art. 16 del DM 180/2010 così come modificato dal decreto n.145/2011)

(Criteri di determinazione dell'indennità)
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione(1);
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma(2);
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento(1)

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.(3)

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà(4).
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili(5).

(1) Lettera modificata dall’art.5 del DM 6/7/2011, n.145.
(2) Lettera sostituita dall’art.5 del DM 6/7/2011, n.145.
(3) Comma sostituito dall’art.5 del DM 6/7/2011, n.145.
(4) Il secondo periodo del presente comma è stato aggiunto dall’art.5 del DM 6/7/2011, n.145.
(5) Comma aggiunto dall’art.5 del DM 6/7/2011, n.145.

La procedura di mediazione è esente da bolli, diritti, tasse e spese. Le copie sono esenti da diritti.
Il verbale di accordo è esente da imposta di registrazione sino al valore di euro 50.000,00.
Per la fruizione del servizio di mediazione, ciascuna parte sarà tenuta a corrispondere all’organismo CONMED CONCILIAZIONI  un’indennità.
Essa comprende:
a) un ammontare fisso per spese di avvio del procedimento pari ad Euro 40,00 oltre iva per ciascuna parte, della parte istante al momento del deposito della domanda e, prima dell’incontro, da quella che accetta di partecipare alla procedura.
b) un ammontare variabile per spese di mediazione commisurato al valore della controversia.

L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, e’ dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e’ versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascuno scaglione di riferimento:

  • In caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto
    In caso di successo della mediazione deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto
  • In caso di formulazione della proposta art. 11 D.Lgs. 28/2010 deve essere aumentato di un quinto.

Gli importi minimi sono quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile:

  • L’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinabile.
  • Nelle materie obbligatorie di cui all’art. 5 DLgs. 28/10: materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e delle metà per i restanti quattro scaglioni, non è applicabile alcun altro aumento ad eccezione di quello previsto in caso di successo della mediazione.
  • Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni.
  • Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione e’ liberamente determinato.
  • Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
  • Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
  • Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile oppure vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
  • Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà, in caso richiesta  di verbale di accordo l’indennità deve essere corrisposta per intero, prima del rilascio dello stesso.
  • Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
  • Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

La seguente tabella delle indennità allegata al Regolamento di procedura ne costituisce parte integrante. Gli importi sono da intendersi iva esclusa.

Valore della lite
Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000
Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000
Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000
Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000
Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000
Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000
Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000
Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000
Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000
Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000
Euro 9.200

 

 

Regolamento

Codice Etico

Elenco mediatori

Tabella

 

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